Impugnazione del licenziamento: l’avvio di un rapporto di lavoro presso altra azienda, non equivale all’accettazione del licenziamento

impugnativa licenziamento paserioCon sentenza n. 22121 del 2 novembre 2016, la Corte di Casssazione ha sancito che il lavoratore che instauri un nuovo rapporto di lavoro con diverso datore di lavoro non comporta implicitamente l’accettazione dell’atto risolutivo e, di conseguenza, la rinuncia all’impugnazione dello stesso.

Nella fattispecie il licenziamento era da considerarsi illegittimo per vizio procedurale a seguito della mancata comunicazione alla DTL ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966, applicando la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 della L. 300/1970.

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