Inadempimento contrattuale da parte del lavoratore: l’onere della prova è a carico del datore di lavoro
Con la sentenza n. 13380/2015, la Corte di Cassazione ha precisato che qualora vengano contestate al lavoratore determinate violazioni contrattuali è sempre onere del datore di lavoro fornirne la prova e non è consentita alcuna inversione dell’onere della prova, tale da individuare nel lavoratore la parte che deve fornire la prova contraria. 
Sul punto è opportuno ricordare tale principio promana da una norma di legge, infatti l’art. 5 della L. n. 604/1966 prevede che l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento spetti al datore di lavoro.
Non può quindi ritenersi corretto che una volta forniti indizi in ordine agli addebiti contestati spetti poi al lavoratore fornire la prova contraria. 
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