L’assegno una tantum in caso di morte è una prestazione economica erogata dall’INAIL, in un’unica soluzione, ai familiari del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Ha natura assistenziale e indennitaria e si affianca – senza sostituirle – ad altre tutele previste dall’ordinamento, come la rendita e la nuova borsa di studio, con l’obiettivo di garantire un sostegno economico immediato alla famiglia colpita dall’evento mortale.
Destinatari
Coniuge/unito civilmente o, in mancanza, figli, in mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, ascendenti, in mancanza di coniuge/unito civilmente, figli e ascendenti, collaterali, se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.
Dal 1° gennaio 2019, l’erogazione dell’assegno a favore dei figli non è più subordinato ai limiti di età previsti dal primo comma dell’art. 85 d.p.r. n.1124/1965, per gli ascendenti non è più subordinato al requisito della vivenza a carico (primo comma, numero 3 dell’art. 85, d.p. r. n. 1124/1965), per i collaterali non è più subordinato alla vivenza e convivenza a carico del lavoratore deceduto (primo comma, numero 4, dell’art. 85 d. p. r. n. 1124/1965).
Caratteristiche
L’assegno:
- è erogato una sola volta;
- ha finalità assistenziale e solidaristica;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile del beneficiario;
- non è soggetto ad imposizione contributiva;
- non sostituisce la rendita ai superstiti ex DPR 1124/1965
Si tratta, dunque, di una tutela autonoma, pensata per far fronte alle esigenze economiche immediate della famiglia che insorgono a seguito del decesso del lavoratore.
Importo dell’assegno una tantum per il 2025
L’assegno una tantum non è un importo fisso, ma viene aggiornato annualmente con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per l’anno 2025, l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte è pari a € 12.342,84.
L’importo dell’assegno è uguale per tutti i beneficiari e non dipende dalla retribuzione del lavoratore deceduto.
Modalità di liquidazione dell’assegno
Il pagamento può avvenire:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
- tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.
Procedura di richiesta
La domanda di assegno una tantum deve essere presentata alla Sede INAIL competente in base al luogo di residenza o domicilio del lavoratore deceduto.
La richiesta può essere inoltrata:
- tramite PEC
- tramite posta ordinaria;
- con l’assistenza dei patronati;
- mediante accesso diretto allo sportello INAIL.
