Inapplicabilità degli sgravi contributivi se il CCNL applicato non è comparativamente più rappresentativo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19639/2015, ha stabilito che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
È stato precisato che onere del soggetto che richiede il beneficio contributivo dimostrare che il CCNL applicato risponde a tale requisito e, in mancanza, è legittima la revoca degli sgravi
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