La fruizione degli incentivi all’assunzione di persone con disabilità è subordinata al rispetto di una serie condizioni: la regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.
Inoltre l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
L’incentivo non spetta invece nei seguenti casi:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento
Cumulabilità con altri incentivi
L’incentivo previsto per l’assunzione di disabili può essere cumulato con altre riduzioni contributive eventualmente spettanti purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali (per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali).
L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili non è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali per esempio l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
Modalità di richiesta dell’incentivo
La domanda di fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa, mediante apposite procedure telematiche, all’INPS.
Nella domanda preliminare di ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve indicare i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, la tipologia di rapporto di lavoro e l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.
Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’Istituto verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso positivo, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati.
A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non saranno prese in considerazione altre domande.
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