Al fine di promuovere l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità, sono previsti degli incentivi di tipo economico a favore di tutti i datori di lavoro privati e degli Enti Pubblici Economici (anche se non soggetti all’obbligo di assunzione previsti dalla Legge 68/1999 in merito al collocamento obbligatorio dei disabili).
Tipologia di assunzioni incentivabili
L’incentivo all’assunzione di persone con disabilità può essere legittimamente fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto – per tutta la durata del contratto – anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo viene riconosciuto per un periodo di 36 mesi.
Il contributo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra. La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi.
Il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
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