Con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, l’INPS ha fornito le istruzioni per beneficiare dell’incentivo occupazione giovani.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
Con la predetta circolare è stata illustrata la disciplina contenuta nei decreti direttoriali n. 394 del 2 dicembre 2016 e n. 454 del 19 dicembre 2016 e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
- DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’INCENTIVO: l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
- LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO: l’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Garanzia Giovani”; possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015.
- RAPPORTI INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato. Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante. Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.
In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.
Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.