Con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’incentivo per i contratti di apprendistato di primo livello.
A prescindere dal limite dimensionale del datore di lavoro, il predetto regime contributivo, applicabile fino al 31 dicembre 2017, prevede:
– un’aliquota contributiva nella misura del 5%;
– uno sgravio totale dell’aliquota NASPI;
– il mancato versamento, in caso di cessazione, del contributo di licenziamento.
Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i suddetti benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Durante il periodo di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e l’apprendista non ha diritto all’accreditamento di contribuzione figurativa.