Con la risposta all’interpello n. 16 del 20 maggio 2016, il Ministero del Lavoro ha replicato alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro al fine di chiarire l’ambito di applicazione dell’incentivo all’assunzione c.d. giovani genitori anche in favore degli studi professionali.
Trattasi di un incentivo a favore delle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori (soggetti di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso o cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.
Per quanto concerne l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari dell’incentivo in esame, il Ministero ha aderito definizione allargata di impresa privata, superando il perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento.
In sostanza, mentre in precedenza l’agevolazione veniva riconosciuta solo ai soggetti classificabili come imprenditori (quindi, iscritti in camera di commercio), oggi tale limite è stato superato e anche gli studi professionali possono beneficiare di questo incentivo.