Con sentenza n. 3642 del 10 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha asserito che l’indennità di disagio non rientra nella base di calcolo del TFR.
La stessa non risultava, infatti, precisamente fosse annoverata dal CCNL applicato nell’elencazione tassativa delle voci rientranti nella retribuzione annua base per il ricalcolo del TFR, ma vi era stata fatta rientrare in quanto riconducibile all’accezione “aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale”.
La decisione della Corte di Cassazione si rivela volta a censurare l’interpretazione della previsione di cui al contratto collettivo, in quanto le clausole previste dalla contrattazione collettiva devono essere interpretate in coerenza con i canoni di ermeneutica contrattuale, alla luce della ratio delle clausole stesse.
Pertanto, con riferimento all’indennità di disagio in esame la quale ha un’evidente natura indennitaria e risulta destinata a compensare condizioni particolari di esecuzione della specifica mansione assegnata, non è possibile procedere con la sua riconduzione alla casistica degli “aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale”.