L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 395 del 23 settembre 2020, ha chiarito che l’indennità assistenziale straordinaria per Covid-19 erogata da un Ente di previdenza e assistenza privata non è imponibile.
A sostegno di tale tesi, l’AdE precisa che:
- come affermato in precedenza nella circolare n.20/E del 13 maggio 2011, le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza per danni causati da calamità naturali non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito prevista dall’art. 6 co. 1 del TUIR in quanto concesse, occasionalmente, per finalità assistenziali;
- l’indennità in parola è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base dell’attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione del beneficiario e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito.