INDENNIZZO PER FERIE E PERMESSI NON USUFRUITI ASSOGGETTATO A CONTRIBUZIONE
Con la sentenza n. 6189/2015, la Corte di Cassazione ha previsto che qualora ferie e permessi non usufruiti vengano liquidati ai dipendenti a titolo di indennità sostitutiva, le relative somme devono essere assoggettate regolare contribuzione. 
La Suprema Corte ha inteso dare continuità al prevalente orientamento Corte secondo cui: l’indennità per ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 L. n. 153/1969, poiché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha un carattere retributivo; un eventuale concorrente profilo risarcitorio di detta indennità non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dalla predetta norma, costituendo comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla retribuzione.
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