Con la sentenza n. 50749 del 30 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di infortunio occorso al lavoratore apprendista lasciato solo senza la supervisione del tutor, la responsabilità delle lesioni ricade sul datore di lavoro e sull’RSPP.
La Corte ha infatti sottolineato che, tale condotta, risulta connaturata da particolare gravità in ordine al fatto di aver consentito che un lavoratore apprendista lavorasse da solo senza il necessario ausilio di un operaio più esperto, evidenziando che rientrano nell’ambito delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro anche gli obblighi dì tutela e vigilanza facenti carico sui responsabili dell’azienda in ordine all’attività effettuata dall’apprendista, il quale, in quanto tale, deve essere affidato ad altro operaio più esperto onde evitare il compimento da parte del tirocinante di azioni pericolose o manovre improprie dovute alla sua inesperienza.
È stato, quindi, sottolineato come, nella specie, il lavoratore incaricato della formazione della persona offesa si era allontanato dal posto di lavoro, per eseguire un incarico esterno disposto dai responsabili.