Infortunio in itinere e correlazione con l’occasione di lavoro
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015, con riferimento all’infortunio in itinere, hanno affermando che il collegamento con l’occasione di lavoro non può avere una natura marginale, basandosi esclusivamente sulla coincidenza tra luogo e tempo.
L’interpretazione dell’art. 2 del DPR n. 1124/1965 era, in passato, caratterizzata da due diversi orientamenti:
– il primo orientamento correlava l’indennizzo all’accadimento avvenuto con un collegamento anche indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa;
– il secondo riteneva necessario che la causa violenta risultasse inerente all’attività lavorativa o che fosse occasionata dal suo esercizio.
Le Sezioni Unite hanno infine escluso dall’indennizzo tutte quelle situazioni avvenute nel tragitto casa – lavoro che trovano origine nella sfera personale della vita del lavoratore e che sono prive di qualsiasi collegamento con l’adempimento dell’attività.
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