Infortunio in itinere: la prova è a carico del lavoratore infortunato

Con la sentenza n. 16835/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di infortunio in itinere, la prova dell’indennizzabilità è a carico del lavoratore infortunato.

Di per sé l’uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l’attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all’indennizzabilità, ma permane la condizione che l’uso sia “necessitato” ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada).

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