La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25689/2019, ha affermato che, qualora il lavoratore sia autorizzato all’utilizzo del proprio veicolo ai fini dell’espletamento della propria attività lavorativa, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, il datore di lavoro non è esonerato da ogni responsabilità (ex art. 2087 c.c.), ove si dimostri che l’infortunio sia legato all’osservanza, da parte del dipendente, di disposizioni datoriali circa le modalità di esecuzione della prestazione.
La Suprema Corte precisa che, in generale, l’obbligo di sicurezza previsto in capo al datore di lavoro implica come quest’ultimo sia tenuto a predisporre tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto del tipo di lavorazione e del rischio ad essa connesso. Il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento di lavoro tipico previsto per una determinata attività lavorativa (c.d. rischio elettivo).