Inidoneità alla donazione sangue: le istruzioni INPS

Con la circolare n. 29 del 7 febbraio 2017, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alle modalità di erogazione del contributo erogato al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

L’INPS, infatti, è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

 

Il dipendente, quindi, avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati per il rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

 

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