Con la sentenza n. 24377/2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica all’impiego se riferita ad una mansione diversa da quella assegnata al lavoratore.
La suprema Corte ha osservato che l’assegnazione di un lavoratore a mansioni diverse e non superiori a quelle per le quali è stato assunto, anche col suo consenso costituisce atto o ai sensi dell’art. 2103; di conseguenza la sopravvenuta inidoneità fisica a quelle mansioni non può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mentre la sopravvenuta inutilità delle mansioni di assunzione può costituire un diverso motivo di licenziamento.