Inottemperanza al pagamento delle somme dovute per la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale

pagamento delle somme dovute per la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale paserioCon la nota n. 13792 del 12 luglio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in caso si verifichi inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione, precisando che è l’impresa la destinataria del provvedimento di sospensione ad essere responsabile dell’inadempimento e non anche la persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale della stessa.

Infatti, la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento e per la riapertura dell’attività, non ha natura di sanzione amministrativa, ma trattasi di una mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell’attività sospesa; pertanto, anche all’atto dell’iscrizione a ruolo di tale somma, dovrà essere indicata esclusivamente l’impresa, in qualità di unica obbligata.

 

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