Con messaggio n. 3616 del 20 settembre 2017, l’INPS ha chiarito un importante aspetto relativo alla decorrenza dell’abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia.
A rettifica di quanto comunicato precedentemente con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2013, le domande del trattamento in oggetto potranno riguardare eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.
Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31 dicembre 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.