Con messaggio n. 3499 del 8 settembre 2017, l’INPS ha voluto ribadire le norme che disciplinano l’accredito figurativo dei periodi di aspettativa fruiti per incarichi politici o sindacali.
Per cominciare, l’Istituto ha ricordato che la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
Inoltre i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa se assunti con atto scritto. Tale atto deve, per necessità, essere di data antecedente al periodo di aspettativa concesso.