Inps: chiarimenti in materia di lavoro accessorio (voucher)
Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha riformato la disciplina del lavoro accessorio e l’Inps, con la circolare n. 149/2015 ha fornito le prime indicazioni:
• Il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire è stato innalzato a € 7.000,00 (lordo € 9.333,00 rivalutabili annualmente) con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre. Resta invariato il limite di € 2.000,00 per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista che, per il meccanismo di rivalutazione, per il 2015 è pari a 2.020,00 euro (lordo € 2.693,00);
• È stata resa strutturale la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 (lordo € 4.000,00) di compenso per anno civile, da rivalutarsi annualmente. Per l’anno in corso tale valore comprende anche le prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio al 24 giugno 2015;
• I committenti imprenditori o liberi professionisti hanno l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, solo attraverso: la procedura telematica Inps (c.d. voucher telematico), tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit e Banche Popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti, possono invece continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.
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