Con circolare n. 80 del 2 maggio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di rilascio del DURC nei casi di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle).
Con l’art. 54 del D.L. n. 50/2017, il legislatore ha inteso disciplinare gli effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini della verifica della regolarità contributiva.
Le disposizioni hanno effetto dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
Il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
I Documenti annullati saranno pubblicati in apposita sezione del servizio Durc On Line allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio.