INPS: chiarimenti sull’indicazione della forza aziendale nella denuncia Uniemens

Con il messaggio n. 1092 del 09 marzo 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo le modalità di compilazione del modello Uniemens, con particolare riferimento all’indicazione dell’elemento “forza aziendale”.

Nella compilazione dell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti, compresi quelli non retribuiti, a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Inoltre è stato precisato che:

  • LAVORATORI AUTONOMI ESPOSTI IN UNIEMENS: non devono essere indicati i lavoratori autonomi, anche nel caso dei lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo. Il computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale si riferisce, infatti, soltanto ai soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato;
  • LAVORATORI INTERMITTENTI: devono essere computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, senza considerare le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens;
  • PERCETTORI DI ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO: sono da escludere dall’elemento medesimo.

Le precisazioni di cui al citato messaggio sono da intendersi sostitutive delle istruzioni fornite con il Documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens attualmente disponibile sul sito dell’Istituto che è in corso di aggiornamento.

 

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