Con la circolare n. 237 del 30/12/2016, l’INPS fornisce indicazioni circa la modalità da seguire per le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2016”, anche con quella di competenza di “gennaio 2017”.
Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie è pari per l’anno 2016 a € 100.324,00.
Per i lavoratori dipendenti con imponibile previdenziale superiore al massimale, nel mese in cui si verifica il superamento di detto limite, dovrà essere evidenziato nel modello UNIEMENS l’imponibile nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale>. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.