Con circolare n. 85 del 11 maggio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti circa l’esonero contributivo per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in vigore per l’anno 2017.
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e che non abbiano compiuto quarant’anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola. L’esonero è ammesso anche per l’anno 2016 per le aziende che, oltre i requisiti di cui sopra, siano ubicate nei territori montani e/o nelle zone agricole svantaggiate.
Il beneficio è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata: esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività, esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi ed esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Sono esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità dovuto ed Il contributo INAIL dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.