INPS: ISTRUZIONI E CHIARIMENTI SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE
Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina dei fondi di solidarietà residuale, specificandone la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e le modalità di gestione.
I fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, previsti dall’articolo 3 della L. n. 92/2012 hanno la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 15 dipendenti operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Tali aziende dovranno versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 valorizzando i dati nel flusso Uniemens.
L’Istituto ha inoltre precisato che il contributo ordinario dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti alla data di pubblicazione della circolare in commento, dovrà essere versato alle ordinarie scadenze di legge, mentre il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla predetta data, maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1% computati dal 7 giugno 2014 e fino alla data di versamento. Pertanto, in base alla versione originaria della circolare n. 100, il contributo per la mensilità di agosto doveva essere versato entro il 16 settembre 2014, ma con comunicato stampa del 3 settembre, l’Inps ha rettificato parte dei contenuti della citata circolare precisando che nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro il 16 dicembre 2014 il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre, con riferimento al nuovo obbligo contributivo ordinario.
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