INPS: istruzioni relative alla disoccupazione per i Co.Co.Co (domanda DIS-COLL)

Con circolare n. 89 del 23 maggio 2017, l’INPS ha fornito le istruzioni relative alla disoccupazione per i Co.Co.Co. (domanda DIS-COLL).

Con il decreto legge 244/2016, è stata prevista una proroga dell’indennità di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01.01.2017 al 30.06.2017.

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

 

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