L’INPS ha pubblicato una guida riguardante, da una parte la certificazione telematica dello stato di malattia e, dall’altra, le visite mediche di controllo.
La procedura
Nel vademecum, l’Istituto ricorda che per prima cosa il lavoratore dovrà contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato e l’attestato in via telematica all’INPS.
Questi due documenti verranno sempre accettati dall’INPS, salvo il caso in cui per certificato e attestato cartacei non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Nel certificato il medico inserirà, in caso presenti, l’indicazione dell’evento traumatico e la possibilità per il lavoratore, privato o pubblico di essere esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.
Spetta, invece, al lavoratore prendere nota del numero di protocollo del certificato e verificare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti siano corretti.
Successivamente il lavoratore ha facoltà di controllare, tramite il proprio codice fiscale e PIN o SPID, la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS.
Le fasce di reperibilità
Le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo differiscono tra settore pubblico e settore privato.
I lavoratori privati devono essere reperibili, presso l’indirizzo comunicato all’Istituto, nelle fasce 10-12 e 17-19.
I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore verrà invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS competente. In questa sede il lavoratore sarà tenuto a giustificare la propria per non vedersi irrogare eventuali sanzioni disciplinari dal datore di lavoro e sanzioni amministrative dall’Istituto.
Cambio di indirizzo
È possibile per il lavoratore privato assicurato per la malattia presso l’Inps, cambiare l’indirizzo presso il quale dovrà essere reperibile nelle fasce e con le modalità sopra descritte.
Il lavoratore dovrà semplicemente avvertire preventivamente sia la Struttura territoriale di competenza tramite il sito web www.inps.it., sia il suo datore di lavoro attenendosi a quanto disposto dal suo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.
Il lavoratore pubblico, invece, dovrà semplicemente avvertire il suo datore di lavoro, il quale, successivamente, avrà l’onere di informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali (art. 6 del citato decreto ministeriale n. 206/2017).
Per approfondimenti:
Assenza per malattia: modifica delle fasce di reperibilità
Malattia non coperta da giustificazione: come bisogna comportarsi?