Con circolare n. 19 del 31/01/2017, l’INPS ha determinato per l’anno 2017 i minimali retributivi per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il limite di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2017, è pari ad € 47,68. Il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD è pari ad € 501,89.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, è stato fissato per l’anno 2017 un importo pari ad € 26,49.
Per il calcolo del minimale per i rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 47,68 x 6 /40 = € 7,15. Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62.
Il limite retributivo per il calcolo dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è fissato per il 2017 in € 46.123,00.
L’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l’anno 2017, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.