Con la circolare n. 56 dell’8 marzo 2017 l’INPS ha diffuso istruzioni in materia di inquadramento dei datori di lavoro e censimento delle unità produttive.
Con decorrenza dalla data di pubblicazione della citata circolare, non saranno più accettate le codifiche 99.99.97 “Parlamentari – assunzione diretta di assistenti; 99.99.98 98 “Cantieri di lavoro – allievi” e 99.99.99 “Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”, in quanto allo scopo di allineare l’assetto della predetta codifica al sistema di classificazione adottato dall’Istat, i sopra citati codici sono ridefiniti come di seguito indicato, con effetto retroattivo:
- le attività di cui al codice ATECO 99.99.97 sono riportate nell’ambito del codice ATECO 84.11.10 “Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria”; amministrazioni regionali, provinciali e comunali”;
- le attività di cui al codice ATECO 99.99.98 sono riportate nell’ambito del codice ATECO 85.59.20 “Corsi di formazione e di aggiornamento professionale”;
- le attività di cui al codice ATECO 99.99.99 sono riportate nell’ambito del codice ATECO 97.00.00 “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”.
Per le gelaterie e pasticcerie è stato chiarito che l’inquadramento nel settore industria, in luogo di quella nel settore artigianato, sarà possibile soltanto qualora si tratti di un’attività di produzione di gelati o di pasticceria svolta in un laboratorio o in un opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico.
L’Istituto ha ricordato che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive ribadendo che l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.
Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
L’INPS ha inoltre ribadito gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.