INPS: prestazioni a sostegno del reddito in caso di unioni civili e convivenze

Con circolare n. 84 del 5 maggio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti circa le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’istituto in caso di unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze ai sensi della L. n. 76 del 2016.

Vengono forniti chiarimenti riguardo l’individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili, la determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi e il diritto all’assegno per congedo matrimoniale.

In particolare, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto.

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

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