Con la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione che configurano la fattispecie dell’evasione.
- Casi di evasione contributiva: l’istituto ha precisato che anche l’omissione, l’infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configura un’ipotesi di evasione, in quanto il mancato invio (occultamento) all’Istituto previdenziale delle denunce mensili, adempimento funzionalmente diretto a consentire a quest’ultimo la conoscenza mensile o periodica del proprio credito contributivo, impedisce in concreto di disporre degli elementi idonei a definire l’obbligo dell’imposizione.
- Denunce effettuate spontaneamente: è prevista una orma di ravvedimento operoso, poiché la norma stabilisce che le sanzioni civili previste per l’evasione sono ricondotte alla stessa misura prevista per l’ipotesi di omissione qualora:
- la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
- la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’Inps;
- il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.