Inps: violenza di genere e diritto al congedo

congedo violenza di genere studio paserioCon la circolare n. 65 del 15 aprile 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti con riferimento al congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, pari a 3 mesi.

Il congedo retribuito è riconosciuto:

  • alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento (con esclusione delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari);
  • per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) e deve essere fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;
  • in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra fruizione giornaliera o oraria;

Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Inps alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.

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