Con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti con riferimento al congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, pari a 3 mesi.
Il congedo retribuito è riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento (con esclusione delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari);
- per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) e deve essere fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;
- in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra fruizione giornaliera o oraria;
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Inps alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.