La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25355/2019, ha disposto la reintegra di un lavoratore (ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970) a seguito di licenziamento qualificato come illegittimo per insussistenza delle condotte a lui contestate; quindi, i fatti contestati, sono stati ritenuti come mai avvenuti. Si ricorda che, in assenza della prova del fatto controverso, trova applicazione la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova stessa (in questo caso, il datore di lavoro).