L’Inps ha fornito le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
La struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:
– UNITÀ PRODUTTIVA UBICATA NELLA STESSA PROVINCIA DOVE È ISCRITTA L’AZIENDA: la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
– UNITÀ PRODUTTIVA È UBICATA IN UNA PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DOVE È ISCRITTA L’AZIENDA: la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva;
– IN CASO DI CANTIERE NON QUALIFICABILE COME UNITÀ PRODUTTIVA (rif. messaggio Inps n. 7336/2015): la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
Tali informazioni sono contenute nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2016.