Con interpello n. 3 del 6 marzo 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4 c. 12 L. n. 92/2012 concernente la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione.
Nello specifico, l’istante chiede se gli incentivi previsti per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche qualora si verifichino i seguenti casi:
• nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione del debito;
• ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi 6 mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
• per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedano all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.
Al suddetto quesito il Ministero ha replicato ritenendo che, qualora le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi 6 mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.
Analogamente costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria il caso dell’impresa, in occasione di un cambio appalto, che non proceda all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa.
Tale disciplina opera, inoltre, anche nell’ipotesi in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale.