Con la risposta all’Interpello n. 1 del 13 luglio 2017, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di applicabilità del contratto intermittente, con particolare riferimento ai lavoratori impiegati in attività di manutenzione stradale straordinaria che svolgono la propria prestazione con carattere discontinuo.
Nell’ipotesi in esame, in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari.