Il caso è quello di un lavoratore richiamato al lavoro per effetto del diritto di precedenza (maturato ai sensi dell’art. 5 c. 4 – quater del D.Lgs. n. 368/2001) il quale rifiuta l’offerta per motivi personali.
Secondo quanto previsti dal CCNL applicato, a seguito del rifiuto, il suo diritto di precedenza si estingue.
Nei giorni seguenti il datore di lavoro instaura altri rapporti di lavoro con altri lavoratori per la stessa mansione.
Successivamente, a seguito di nuova offerta lavorativa da parte dell’azienda, il predetto lavoratore accetta l’assunzione (assunzione cui è stato applicando l’art. 8 c. 9 della L. n. 407/1990 previa verifica delle condizioni soggettive e oggettive).
Questo perché il lavoratore con diritto di precedenza, che abbia rifiutato una successiva offerta di lavoro a tempo indeterminato della stessa azienda, vede estinguere definitivamente il suddetto diritto di precedenza. Quindi lo stesso lavoratore può essere riassunto in data successiva dalla stessa azienda usufruendo dell’agevolazione contributiva prevista, poiché non sarebbero più presenti le condizioni ostative previste dalla L. n. 92/2012, in quanto non si tratterebbe più di riassunzione per obbligo di legge.
Tuttavia, secondo l’Inps, considerando la fattispecie esposta non si è possibile essere usufruire dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8 c. 9 della L. n. 407/1990 in forza del disposto dell’art. 4 c. 12 lett. a) della L. n. 92/2012, secondo cui gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.
Tale enunciazione vale se la riassunzione venga effettuata entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, termine entro il quale il lavoratore può manifestare il suo interesse, e che la rinuncia ad una singola offerta di lavoro non fa perdere il diritto di precedenza per altre occasioni lavorative.
A tal proposito, l’Istituto ha precisato che la manifestazione di interesse del lavoratore non costituisce un presupposto per l’acquisto del diritto, ma una condizione del suo esercizio, nell’ipotesi in cui non sia stato adempiuto l’obbligo di preferire il lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore non ha effettuato la manifestazione di interesse e viene assunto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, l’assunzione costituisce comunque obiettiva attuazione dell’obbligo di riassumerlo; di conseguenza non spettano gli eventuali incentivi astrattamente previsti per l’assunzione.
Infine, l’Inps ha precisato che tale ricostruzione è valida per i casi pregressi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, in quanto l’art. 24 di tale decreto al comma 4 espressamente prevede che il diritto di precedenza deve essere dichiarato nell’atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si fa presente che l’accettazione del nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato potrebbe considerarsi una manifestazione per fatti concludenti della volontà di avvalersi del diritto di precedenza.