Interpello: la deroga all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni dal 1° gennaio 2016
Con l’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 e all’identificazione degli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il Legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi; in relazione a ciò, con le circolari del 9 novembre 2010 e del 6 marzo 2012, nonché con circolare n. 13 del 5 giugno 2012, il Ministero ha riepilogato gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:
– numero complessivo dei lavoratori occupati;
– numero complessivo delle imprese associate;
– diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
– numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Il Ministero ritiene che l’esclusione operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano disciplina specifica in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa di questi indici.
Per contro, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo privo dei requisiti in questione, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
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