Con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
Sul punto si ricorda che l’indennità di mobilità viene sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova. Tuttavia, è opportuno sottolineare che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l’iscrizione nella citata lista.
Con riferimento all’ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato di cui al quesito posto, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Pertanto la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta la cancellazione dalla lista mobilità.