Con la risposta all’interpello n. 13/2014, la Commissione fornisce chiarimenti sulle seguenti tematiche:
• In un medesimo cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie in quanto il committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa;
• L’impresa affidataria non deve essere necessariamente anche impresa esecutrice, infatti l’articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. Quindi l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando le proprie risorse umane e materiali oppure appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008;
• In merito alle modalità con cui il committente debba valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, si ritiene che i criteri varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, l’idoneità tecnico-professionale come definita dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative. Per le imprese affidatarie e anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare.
È opportuno ricordare che il legislatore ha affidato all’impresa affidataria il ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori che dai subappaltatori. Per quanto riguarda le modalità e l’assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse devono essere valutate dal datore di lavoro dell’impresa affidataria tenendo conto dei vari parametri quali ad esempio la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atti dalle imprese esecutrici.