Con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di due anni e all’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Il Ministero ha precisato che nel periodo di contemporanea vigenza dell’art. 29 c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35 c. 28 del D.L. n. 223/2006, ovvero fino al 27 aprile 2012, la prima delle due disposizioni, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.