Con interpello n. 4 del 6 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito al campo di applicazione dell’esclusione dal computo di alcune categorie di lavoratori ai fini della determinazione delle quote di riserva previste dalla L. n. 68/1999.
In particolare, si chiede una conferma in merito all’accezione che recita “fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo” possa intendersi riferita anche agli enti pubblici.
Il Ministero ai fini della soluzione del quesito, muove dall’interpretazione letterale dell’art. 5 della L. n. 68/1999 il quale recita:
– che i datori di lavoro sia pubblici che privati, laddove operino in determinati settori (quali quello del trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a fune, autotrasporto e minerario) sono sottratti dall’osservanza degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999, con esclusivo riferimento al personale identificato dalla medesima disposizione;
–che le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione.
Tutto ciò premesso, si ritiene che tale ultima previsione non possa intendersi riferita agli enti pubblici, ciò in quanto il dettato normativo fa esplicito riferimento alle “aziende“, contrariamente a quanto avviene anche in altre parti dello stesso art. 5, in cui il Legislatore ha preso espressamente in considerazione i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici”.