Istituti di vigilanza privati: l’attività di vigilanza non rientra tra le deroghe previste per il calcolo delle quote di riserva nell’ambito del collocamento obbligatorio

Con sentenza n. 12911 del 23 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che l’attività di vigilanza svolta dagli istituti di vigilanza non rientra tra le deroghe previste per il calcolo delle quote di riserva nell’ambito del collocamento obbligatorio.

La Corte di Cassazione ha negato che l’attività svolta dagli istituti di vigilanza privati sia riconducibile a quella prevista dalla Legge per l’esonero (forze di polizia).

La Legge 68/99 prevede, nel caso di datori di lavoro che svolgono attività che risultano faticose e pericolose, la possibilità di richiedere l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili.

Di conseguenza la regola è che anche per le imprese che esercitano servizi di vigilanza privata operano gli obblighi di collocamento dei disabili con le relative quote di riserva, salvo eccezioni espressamente autorizzate dalle autorità competenti, nella ricorrenza di specifiche condizioni e previo versamento di contributi in favore dei fondi per l’occupazione delle persone con disabilità.

 

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