Come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente articolo, la certificazione dei contratti è una procedura che consente di richiedere e ottenere, da parte delle Commissioni di Certificazione, un’attestazione riguardante la corretta qualificazione del contratto di lavoro stipulato o di specifiche clausole.
QUALI SONO LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE A CUI È POSSIBILE RIVOLGERSI?
Le Commissioni di certificazione sono gli organismi preposti ad esaminare le istanze e a rilasciare la certificazione dei contratti di lavoro.
Le Commissioni di certificazione sono istituite presso diversi organismi e hanno competenze specifiche e territoriali diverse. Di seguito riportiamo l’elenco degli organismi nell’ambito dei quali tali commissioni vengono istituite:
- Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro;
- Ministero del Lavoro;
- ITL;
- Province;
- Enti bilaterali;
- Università pubbliche e private.
LE FASI DELLA PROCEDURA
L’ISTANZA
L’istanza di certificazione deve essere redatta su apposito modulo in uso presso la Commissione che si occuperà del procedimento, deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale da entrambe le parti nonché corredata da copia dei documenti d’identità dei soggetti istanti; inoltre deve essere corredata di tutti gli allegati richiesti tra cui copia del contratto che si intende certificare, debitamente sottoscritto in originale.
Nell’istanza, pena l’improcedibilità, devono essere espressamente indicati gli effetti (civili, amministrativi, previdenziali e fiscali) in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione.
L’istanza potrà essere presentata alla Commissione alternativamente tramite raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mano e provvedendo contestualmente al versamento dei diritti di segreteria ove previsti.
Costituiscono requisiti essenziali dell’istanza i seguenti elementi:
- l’indicazione anagrafica completa di entrambe le parti;
- l’indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro e per la quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
- l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- l’esplicita dichiarazione che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti (poiché la pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi competenti alla certificazione rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o ad altro organo) e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego della certificazione sulla medesima istanza. Nel caso invece sussistano tali provvedimenti, è necessario allegare copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi poiché, nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego di certificazione, può essere proposta una successiva istanza davanti allo stesso organo (oppure presso una diversa Commissione) solo se fondata su presupposti e motivi diversi e a patto che le condizioni per la procedibilità siano valutate dalla Commissione neo incaricata;
- la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso in cui una o entrambe le parti non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
- l’allegazione di copia del contratto o di una bozza in cui siano indicati i dati delle parti.
Per approfondimenti leggere anche: SI POSSONO ANCORA STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA?
Con il prossimo elaborato esamineremo le altre fasi del processo di certificazione. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale cliccando sul pulsante in fondo a questa pagina per non perdere gli aggiornamenti in materia di lavoro.