La conciliazione in sede sindacale delle controversie di lavoro

La conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro può essere conclusa in sede sindacale, così come previsto dall’art. 412 – ter c.p.c.

La c.d. “sede sindacale” è una delle sedi protette presso le quali il lavoratore e il datore di lavoro possono esprimere la propria volontà negoziale e sottoscrivere accordi inoppugnabili.

Ciò significa che prima di adire in giudizio, le Parti possono tentare di raggiungere un accordo con l’assistenza delle rappresentanze sindacali.

Come funziona la conciliazione?

La conciliazione in sede sindacale presuppone l’intervento personale del lavoratore; ne deriva che non può trattarsi di un accordo raggiunto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali.

Un altro elemento fondamentale ai fini della tenuta dell’accordo conciliativo (come previsto anche dalla nota del Ministero del Lavoro n. 5755/2016) è l’effettiva assistenza prestata dall’associazione sindacale al lavoratore. Questo significa che nella conciliazione in sede sindacale non si assiste ad una mera transazione, ma l’assistenza al lavoratore prestata dall’esponente sindacale scelto dal lavoratore è effettiva, reale e concreta (non solo sulla carta). In pratica, deve essere data corretta attuazione alla funzione di supporto che la legge assegna alle organizzazioni sindacali.

Non esiste un contenuto obbligatorio o una formalità disciplinata dalla legge in merito ai contenuti dell’assistenza, pertanto la stessa è da ritenersi a contenuto libero.

L’assistenza dell’esponente sindacale può consistere anche nella spiegazione al lavoratore assistito dei contenuti e delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo, in modo che lo stesso possa essere considerato liberi e consapevoli nelle proprie scelte.

La maggiore rappresentatività dell’organizzazione sindacale

Un altro elemento fondante ai fini della tenuta dell’accordo conciliativo è rappresentato dalla maggiore rappresentatività dell’organizzazione sindacale incaricata dell’assistenza dal lavoratore.

In merito a questo aspetto, stante l’impossibilità a tutt’oggi di affermare con assoluta certezza quali siano le organizzazioni sindacali comparativamente/maggiormente rappresentative a causa, oltre che di vuoto normativo anche dell’impossibilità di effettuare un censimento su scala nazionale,  con la nota del 17.05.2018, n. 163, l’INL ha chiarito che il possesso di elementi di specifica rappresentatività deve esser letto alla luce del novellato art. 412 cpc-ter (la conciliazione in sede sindacale è svolta presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative) e che il grado di rappresentatività del soggetto sindacale potrà essere dimostrato mediante l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione di conformità al requisito richiamato e previsto proprio dall’ art. 412 cpc-ter.

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