Con la sentenza n. 10484/2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il distacco dei lavoratori posto in essere al fine di realizzare la conservazione dei posti di lavoro, evitando quindi il licenziamento, se illegittimo, può costituire solo illecito amministrativo e non viene punito quale violazione penale.
Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato l’ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco; a tale conclusione si giunge considerando il dettato dell’art. 1 del citato decreto il quale recita “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”; nel caso in esame, i reati di cui all’art. 18 c. 5-bis D.Lgs. n. 276/2003 sono puniti, nella fattispecie base, con la pena della sola ammenda.