Con nota n. 9099 del 3 maggio 2016, il Ministero del lavoro ha fornito istruzioni operative in merito alla contestazione degli illeciti in materia contributiva dopo la depenalizzazione, e in particolare:
- il parametro annuo di riferimento per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute è l’anno civile, da intendersi come periodo 1° gennaio – 31 dicembre, ma in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si terrà conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio sino al 16 dicembre;
- qualora, durante un controllo ispettivo, emergano omissioni contributive, per concludere l’accertamento e operare le contestazioni si dovrà attendere la conclusione dell’anno contributivo; la contestazione immediata potrà avvenire solo nel caso l’omissione riguardi importi superiori a € 10.000,00;
- per le omissioni contributive inferiori a € 10.000 è confermata l’applicabilità della sanzione amministrativa.