Con la sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il contenuto dei certificati medici nonché tutti i documenti da cui derivino accertamenti di natura sanitaria collegati al rapporto di lavoro, possono essere contestati e, a supporto della contestazione, può essere addotta ogni argomentazione atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa.
Infatti, il dettato dell’art. 5 della L. n. 300 del 1970, non preclude la facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro stesso; più precisamente la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore può essere compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.